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Associazione di Promozione Sociale APS

Che cos'è una APS?

gruppo di persone APS

L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000. In base al Codice del Terzo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un’attività d’interesse generale. In quanto Associazione di Promozione Sociale, invece deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale socie. Sono previste eccezioni per gli enti di natura sportiva. Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati. Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipi di discriminazione all’accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.

Come si costituisce una APS?

L’Associazione di Promozione Sociale può costituirsi con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico. In base al Codice del Terzo Settore, in quanto Ente del Terzo Settore l’Atto Costitutivo di un’Associazione di Promozione sociale deve contenere:

Lo Statuto, che risulta essere parte dell’atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell’ente.

Quali sono gli organi principali di una APS?

L’Associazione di Promozione Sociale è amministrata da un Organo Direttivo eletto dall’Assemblea e risponde direttamente ad esso. Il Presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un Organo di Controllo.

APS, RUNTS e Riforma del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Associazioni di Promozione Sociale (APS) costituite ai sensi del Codice del Terzo Settore potranno aderirvi. Le Associazioni costituite ai sensi della Legge 383/2000 e attualmente iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale o agli omologhi Registri Regionali, dovranno effettuare alcune modifiche statutarie. Le Associazioni con personalità giuridica privata iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private risulteranno iscritte solo al RUNTS così come quelle istituite in seguito all’attivazione del medesimo. Vai all’Area Download per scaricare gli approfondimenti relativi alla Riforma del Terzo Settore e scoprire tutti i benefici riservati alle APS.

Agevolazioni fiscali per le APS

Per le Associazioni di Promozione Sociale la detraibilità delle erogazioni è pari al 30% della somma erogata fino a 30.000 euro. Vige inoltre una diversa ipotesi di regime forfettario delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali. Le convenzioni con Enti Pubblici stipulate dopo il 1° gennaio 2018 sono assoggettate all’imposta di registro del 3% e sono esenti da imposta di bollo.